L’AUTOVELOX VA SEGNALATO ENTRO 4 CHILOMETRI
La multa da autovelox è legittima solo se l’apparecchio è posizionato a meno di 4 chilometri dal cartello che ne segnala l’esistenza. Lo ricorda la Cassazione, con la sentenza n. 7949/2017, sottolineando che «i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, il relazione alla velocità locale predominante».
I giudici precisano che la distanza deve essere valutata caso per caso in base allo stato dei luoghi ma che comunque tra l’autovelox e il segnale che lo annuncia non dev’esserci una distanza superiore a 4 chilometri.
Non è, invece, stabilita una distanza minima. Secondo il ricorrente, che si era rivolto al Tribunale di Bolzano contro il Comune di Renon, la segnalazione posta a una distanza di 1.250 metri dal luogo del rilevamento è un «preavviso inadatto per gli utenti della strada». Questa distanza è invece stata ritenuta «congrua» dal Tribunale.
La Cassazione specifica anche che il cartello relativo autovelox può non essere ripetuto dopo gli incroci per gli automobilisti che proseguono lungo la stessa strada.
Nella sentenza i giudici chiariscono inoltre che non è necessario, ai fini della sua validità, che il verbale contenga tra le informazioni anche quella sulla presenza del cartello di segnalazione dell’autovelox.
fonte: sole24ore.com articolo di Francesca Milano