RC AUTO: OBBLIGATORIO ANCHE PER VEICOLI ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE
L’obbligo assicurativo della Rc auto sussiste anche all’interno di aree private: un veicolo va dunque obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona, ad esempio, in un cortile condominiale, all’interno di un giardino di proprietà privata o di un parcheggio riservato a selezionati utilizzatori. Sempre, insomma. A tali conclusioni pervengono le Sezioni unite della Cassazione con una sentenza (la numero 21983) depositata il 30 luglio e resa all’esito di una gestazione durata ben più di un anno e mezzo.
Conformità alla normativa Ue
Si tratta di una decisione in qualche modo attesa, perché conforme al diritto Ue e allineata alla posizione da tempo espressa dalla Corte di giustizia europea, la quale nell’ultima decade ha a più riprese interpretato le direttive in materia di Rc auto estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo automobilistico. Ratio di una tale lettura è l’esigenza di proteggere, prima ancora che i potenziali responsabili di incidenti stradali (dal loro rischio patrimoniale), i terzi danneggiati. E già lo scorso anno il Dm del Mise 54/2020, avente ad oggetto la disciplina del contratto base della Rc auto, aveva compiuto uno slancio in avanti, prevedendo già – con notevole anticipo – la necessità che le polizze obbligatorie della Rc auto prevedessero la copertura della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata «in qualsiasi area privata».
Previsione a tutela dei terzi danneggiati
Insomma, con la forza di tali precedenti era facile prevedere che le sezioni Unite finissero per stabilire in termini definitivi la necessità che l’obbligo di assicurazione della Rc auto si estenda anche alla circolazione in aree private. E così ha fatto la sentenza del 30 luglio, che dichiara in copertura, e dunque assoggettato all’azione diretta verso l’assicuratore (articolo 144 del Codice delle assicurazioni) il tragico sinistro che ha visto la morte di un bimbo investito da una vettura sulla rampa di una autorimessa privata.
Al di là delle motivazioni (protettive e razionali) che hanno condotto a tali conclusioni, la vera difficoltà che le Sezioni unite dovevano superare era quella di far collimare l’interpretazione estensiva europea con il tenore letterale della normativa nazionale di riferimento e, in particolare, con l’articolo 122 del Codice delle assicurazione. Secondo tale norma, infatti, l’obbligo assicurativo sussiste per veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate».
Conta l’utilizzo dei veicolo, non l’aerea in cui circola
Le aree private, dunque, sembrerebbero a prima vista escluse, per esplicita scelta del legislatore, salvo si tratti di aree nelle quali, di fatto, sia consentito l’accesso ad un numero indeterminato di persone, tale da renderle di fatto assimilabili, per fattori di rischio, a contesti pubblici. Per poter superare questa impasse, le Sezioni unite, ricalcando, con qualche forzatura, il ragionamento della Corte Ue, hanno concluso che non è il «luogo di circolazione» del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, a fungere da criterio di parificazione delle aree “diverse” a quelle pubbliche. Quel che conta è che il veicolo sia «utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale»: tale utilizzo esprime, a sua volta, una pericolosità e un rischio abituale che giustifica, ed anzi impone, il paracadute assicurativo, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli o stazioni in un cortile privato piuttosto che in una autostrada.
fonte: ilsole24ore.com