Segnaletica illeggibile?: il Comune non è responsabile degli incidenti
Anche se la segnaletica è “illeggibile”, la circolazione può comunque avvenire senza inconvenienti perché sono sufficienti le norme del Codice della Strada. Questo è quanto ha deciso la Cassazione, escludendo così la responsabilità di un Comune in un caso di incidente
Una recente sentenza della Cassazione stabilisce che la segnaletica stradale in pessime condizioni, sia verticale che orizzontale, non è sufficiente per stabilire, in caso di incidente, una responsabilità in capo al Comune che avrebbe l’obbligo di tenerla in efficienza. Nel caso esaminato il Tribunale, visto che i segnali non erano visibili, aveva escluso la possibilità di applicare l’articolo 145 C.d.S., comma IV, che prevede l’obbligo di dare la precedenza “nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito (…) con apposito segnale” e, di conseguenza, aveva deciso di applicare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (50% di colpa per ognuno dei due conducenti). La vicenda era quindi approdata sui banchi della Corte di Cassazione, che ha confermato il proprio orientamento stabilendo che se la circolazione può comunque avvenire senza inconvenienti, perché sufficienti e idonee a regolarla le norme del Codice della Strada, la mancanza di una “intelligibile” segnaletica stradale non può ritenersi causa degli eventuali incidenti e quindi non determina alcuna responsabilità per l’ente custode della strada, in questo caso il Comune.
articolo di insella.it