Giro di vite contro le possibili truffe nei risarcimenti da incidenti stradali. Con la
legge n. 124 del 4 agosto 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189
del 14 agosto 2017, infatti, chi approfittava di un sinistro per denunciare mali
non meglio provati o chi gonfiava l’accaduto affidandosi anche a testimoni per
così dire compiacenti avrà la unghia tagliate. Ma non si tratta soltanto di
questo. Le novità sono diverse e vale la pena di passarle in rassegna.
LESIONI
Cominciamo dalla lesioni. La legge distingue le micro (quelle inferiori ai 10
punti percentuali di invalidità) dalle macro (da 10 a 100 punti): per entrambe
ci si affiderà a specifiche tabelle, distinte però per valori e quindi
risarcimenti, valide per l’intero territorio nazionale, calcolate, punto
per punto, in relazione all’età anagrafica di chi ha subito il danno e
aggiornate ogni anno dall’Istat. C’è un margine di discrezionalità rimesso al
giudice, che però sarà limitato a un 20% nelle microlesioni, per salire al
30% nelle macro e comunque dovrà essere giustificato da specifica
documentazione che accerti una perdita di opportunità dinamico-relazionali o
di fronte a sofferenze psicofisiche particolari, ma soltanto nelle microlesioni.
Tramonta anche in parte quella voce definita «danno biologico», perché
non è più risarcibile se, in caso di lesioni lievi, non siano stati prodotti
esami clinici obiettivi. Unica eccezione prevista quella delle cicatrici o di
altre lesioni visibili, perché a quel punto la risarcibilità è possibile anche
attraverso un accertamento visivo.
TESTIMONI
Rispetto ai testimoni, la legge prevede tre novità essenziali. Innanzi tutto,
rovina la carriera a quelli di professione, nel senso che mette un tetto al
numero di volte in cui si può comparire come teste in causa assicurative: 3
volte in 5 anni. Alla quarta il giudice segnala il nominativo alla Procura che
ne accerta eventuali responsabilità per falsa testimonianza o frode alle
assicurazioni.
Secondariamente, ridimensiona il ruolo dei testimoni, in quanto adesso il
giudice può valutarne la ricostruzione del sinistro secondo il suo punto di vista.
Insomma, hanno un valore indicativo, ma non decisivo.
Infine, almeno rispetto al risarcimento di beni (non di persone, quindi), i
testimoni vanno indicati immediatamente, contestualmente al sinistro. In
mancanza, non potranno essere prodotti in un’eventuale causa successiva.
Anche se si concede alla compagnia assicurativa di avvertire dell’opportunità
che va a scemare il proprio cliente entro 60 giorni dalla denuncia e questi
ha altri 60 giorni per prendere una decisione al riguardo.
Queste regole non valgono, oltre che nei casi in cui il sinistro abbia prodotto
danni a persone, quando il possibile testimone era oggettivamente non
identificabile o quando a identificarlo aveva comunque provveduto la polizia.
Assurge al ruolo di testimone invece la scatola nera, che diventa una prova a
tutti gli effetti e concede a chi ne è equipaggiato uno sconto sul premio
assicurativo. In pratica, la normativa tende a privilegiare ricostruzioni
oggettive fondate sulla tecnologia, a quelle basate sul fattore umano.
ANTIFRODE
Le Compagnie di assicurazione possono non attenersi alla tempistiche di
legge nel presentare offerte di risarcimento a un danneggiato, laddove dalla
propria banca dati dei sinistri (o anche da una perizia) emergano almeno
due condizioni che fanno presumere l’esistenza di una frode. Questa
materia sarà regolamentata nel dettaglio da circolare dell’IVASS.
CARROZZIERI
In tutti i casi in cui chi ha subito danni a un veicolo cede al carrozziere il
credito vantato nei confronti dell’assicurazione, in modo da evitare di
anticipare soldi, lo stesso carrozziere provvederà prima alla riparazione e
quindi, dopo presentazione necessaria di una fattura, sarà risarcito
dalla Compagnia.
fonte: uominietrasporti.it