Cassazione: legittimo il risarcimento limitato a chi va nell’officina di fiducia

Per la Corte di Cassazione non sono considerate vessatorie le clausole su scoperto e franchigia. A prevalere è la libertà delle parti

Le compagnie assicurative possono inserire nelle polizze danni una clausola che preveda una misura differenziata dell’indennizzo, in funzione delle scelte dell’assicurato in ordine al soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 33402/2024), tornando a occuparsi della questione clausole che di fatto consente alla compagnia di favorire chi sceglie un riparatore con essa convenzionato invece che uno di fiducia del danneggiato stesso.

La Cassazione specifica che queste tipologie di clausole non sono considerate in sé come restrittive della libertà negoziale con i terzi né generano un significativo squilibrio ai fini delle norme sulle clausole vessatorie (trattate dagli articoli 1341 del Codice civile e 33, lettera t) del Codice del consumo Dlgs 206/2005).

Il caso

La sentenza riguarda un caso in cui un assicurato aveva stipulato una polizza sul rischio di danni da atti vandalici alla propria autovettura. Il contratto prevedeva che, in caso di sinistro, l’indennizzo sarebbe stato integrale se l’assicurato avesse fatto riparare il mezzo in una delle officine indicate dall’assicuratore, altrimenti sarebbe stato contrattualmente applicato uno scoperto del 20% con un minimo di euro 1.500,00.

Verificatosi il sinistro, il danneggiato si rivolgeva a un’officina di propria scelta non convenzionata e quest’ultima, cessionaria del credito, agiva in giudizio per ottenere lo scoperto dalla Compagnia, eccependo la nullità della clausola, in quanto ritenuta abusiva.

Il giudice di pace, interessato in primo grado della questione, rigettò la domanda, mentre il Tribunale, in funzione di giudice del gravame, ritenne, da un lato, che l’officina era legittimata a far valere la nullità della clausola e, dall’altro, che tale rilievo era fondato in quanto la clausola era nulla  sulla base dell’articolo 33 del Codice del Consumo.

La nullità era effetto del limite alla libertà contrattuale del consumatore e della prevista riduzione minima del premio a fronte di uno scoperto. Il Tribunale precisò che la nullità della clausola derivava dal fatto che essa poneva a carico del consumatore una restrizione alla propria libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, non bilanciata da alcun serio vantaggio e, peraltro, che essa non era stata oggetto di trattativa individuale.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Cassazione confuta entrambi gli assunti, precisando che restrittiva della libertà contrattuale è quella clausola che imponga all’aderente di contrattare solo con il disponente oppure quella che preveda uno svantaggio economico se l’aderente si rivolge a terzi per avere la stessa prestazione offerta dal disponente. È patto interno, invece, l’accordo per cui l’aderente si obbliga verso il disponente a concludere affari solo con taluni soggetti chiaramente indicati.

Il contratto, in vero, accordava all’assicurato una mera facoltà: rivolgersi per le riparazioni a un’officina convenzionata o a una non convenzionata. Nel primo caso avrebbe evitato lo scoperto e ottenuto uno sconto sul premio, nel secondo caso no.

Inoltre, la riduzione dell’indennizzo non costituisce uno squilibrio significativo, in quanto la misura dell’indennizzo è rimessa alla libertà negoziale delle parti. Non esiste una gerarchia di validità tra l’assicurazione a valore pieno e la sottoassicurazione o l’assicurazione con scoperto obbligatorio.

Lo scoperto e la franchigia sono patti contrattuali che delimitano l’oggetto del contratto e, per ritenere che essi provochino un «significativo squilibrio», occorrerebbe postulare un erroneo e fallace presupposto. Cioè che l’assicurazione, a valore pieno e senza scoperto, costituisca il “minimo sindacale” indefettibilmente dovuto dall’assicuratore.

RC AUTO: OBBLIGATORIO ANCHE PER VEICOLI ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE

L’obbligo assicurativo della Rc auto sussiste anche all’interno di aree private: un veicolo va dunque obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona, ad esempio, in un cortile condominiale, all’interno di un giardino di proprietà privata o di un parcheggio riservato a selezionati utilizzatori. Sempre, insomma. A tali conclusioni pervengono le Sezioni unite della Cassazione con una sentenza (la numero 21983) depositata il 30 luglio e resa all’esito di una gestazione durata ben più di un anno e mezzo.

Conformità alla normativa Ue
Si tratta di una decisione in qualche modo attesa, perché conforme al diritto Ue e allineata alla posizione da tempo espressa dalla Corte di giustizia europea, la quale nell’ultima decade ha a più riprese interpretato le direttive in materia di Rc auto estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo automobilistico. Ratio di una tale lettura è l’esigenza di proteggere, prima ancora che i potenziali responsabili di incidenti stradali (dal loro rischio patrimoniale), i terzi danneggiati. E già lo scorso anno il Dm del Mise 54/2020, avente ad oggetto la disciplina del contratto base della Rc auto, aveva compiuto uno slancio in avanti, prevedendo già – con notevole anticipo – la necessità che le polizze obbligatorie della Rc auto prevedessero la copertura della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata «in qualsiasi area privata».

Previsione a tutela dei terzi danneggiati
Insomma, con la forza di tali precedenti era facile prevedere che le sezioni Unite finissero per stabilire in termini definitivi la necessità che l’obbligo di assicurazione della Rc auto si estenda anche alla circolazione in aree private. E così ha fatto la sentenza del 30 luglio, che dichiara in copertura, e dunque assoggettato all’azione diretta verso l’assicuratore (articolo 144 del Codice delle assicurazioni) il tragico sinistro che ha visto la morte di un bimbo investito da una vettura sulla rampa di una autorimessa privata.

Al di là delle motivazioni (protettive e razionali) che hanno condotto a tali conclusioni, la vera difficoltà che le Sezioni unite dovevano superare era quella di far collimare l’interpretazione estensiva europea con il tenore letterale della normativa nazionale di riferimento e, in particolare, con l’articolo 122 del Codice delle assicurazione. Secondo tale norma, infatti, l’obbligo assicurativo sussiste per veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate».

Conta l’utilizzo dei veicolo, non l’aerea in cui circola
Le aree private, dunque, sembrerebbero a prima vista escluse, per esplicita scelta del legislatore, salvo si tratti di aree nelle quali, di fatto, sia consentito l’accesso ad un numero indeterminato di persone, tale da renderle di fatto assimilabili, per fattori di rischio, a contesti pubblici. Per poter superare questa impasse, le Sezioni unite, ricalcando, con qualche forzatura, il ragionamento della Corte Ue, hanno concluso che non è il «luogo di circolazione» del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, a fungere da criterio di parificazione delle aree “diverse” a quelle pubbliche. Quel che conta è che il veicolo sia «utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale»: tale utilizzo esprime, a sua volta, una pericolosità e un rischio abituale che giustifica, ed anzi impone, il paracadute assicurativo, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli o stazioni in un cortile privato piuttosto che in una autostrada.

 

 

fonte: ilsole24ore.com

 

TARGA PROVA:PER LA CASSAZIONE NON SI PUO’ PIU’ USARE SULLE AUTO IMMATRICOLATE

La corte di Cassazione interviene sulla questione della Targa prova: dopo il caos di un paio di anni fa tra ministero dei trasporti e degli interni sulla possibilità di usarle su veicoli già immatricolati ma non assicurati su cui si attendeva un parere (mai giunto) del Consiglio di Stato.
Con una sentenza del 25 agosto scorso, la Cassazione, infatti, ha stabilito un principio che avrà delle conseguenze sul mondo della distribuzione automobilistica: dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
In caso di incidente con una macchina usata non assicurata in vendita in una concessionaria o in un autosalone indipendente, il danno dovrà essere risarcito da chi lo ha provocato, cioè dal guidatore. Anche se sulla vettura era presente una targa prova. Quindi ne consegue che le auto usate andranno sempre assicurate e la targa prova andrà solo sulle auto che ne sono sprovviste, ovvero ancora da immatricolate.

Due anni fa la Polizia Stradale aveva sospeso temporaneamente le sanzioni per circolazione senza assicurazione: “allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l’attività degli operatori del settore”, si legge nella circolare della polizia stradale, tuttora valida, “non si procederà ad attività sanzionatorie nei confronti di veicoli già immatricolati ma privi di copertura assicurativa in circolazione con targa prova”.