Difetti auto, va citato sempre il costruttore
Non basta fare causa alla filiale italiana del produttore se un’auto prodotta in un altro Stato Ue causa danni per un difetto di sicurezza: va dimostrato il suo legame con il costruttore stesso.
Che, nel caso della responsabilità per prodotti difettosi, non va dato per scontato.
Con la sentenza n. 21841 del 30 agosto, la Cassazione si è nuovamente espressa sul tema quando – per logiche organizzative di gruppo – il soggetto che immetta il veicolo in commercio non sia lo stesso che lo abbia effettivamente fabbricato.
Nei gruppi automobilistici è prassi che le filiali nazionali operino da meri distributori/importatori di veicoli costruiti all’estero da altre consociate. La sentenza è sui danni per lesioni personali causate nel 2003 in un incidente anche per un difetto dell’airbag.
All’epoca, la norma di riferimento era il Dpr 224/1998, il cui articolo 3 stabiliva tra l’altro che si considerasse produttore pure «chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione».