Aftermarket: confermata la proroga al 2028 della MVBER

Anticipando la scadenza prevista per il 31 maggio di quest’anno della normativa MVBER (Motor Vehicle Block Exemption Regulation) e in linea con quanto già annunciato lo scorso anno dalla Commissione Europea, lo scorso 17 aprile, la Commissione ha confermato di aver prorogato fino al 31 maggio 2028 la validità della legge e di aver aggiornato gli orientamenti supplementari riguardanti il settore.

Come scrive la nota stampa ufficiale, gli orientamenti riveduti aiuteranno le imprese del settore automobilistico a valutare la compatibilità dei loro accordi verticali con le norme dell’UE in materia di concorrenza, garantendo nel contempo che gli operatori del mercato post-vendita, tra cui le officine, continuino ad avere accesso ai dati generati dai veicoli che sono necessari per la riparazione e la manutenzione.

La proroga di cinque anni della normativa permetterà alla Commissione di reagire tempestivamente a eventuali cambiamenti del mercato, ad esempio quelli derivanti dalla digitalizzazione e dall’elettrificazione dei veicoli e dai nuovi modelli di mobilità.

Le principali modifiche

L’aggiornamento degli orientamenti supplementari riguardano due aspetti: l’accesso ai dati e il principio di proporzionalità.

I dati generati dai sensori dei veicoli possono costituire un fattore produttivo essenziale della fornitura di servizi di riparazione e manutenzione.

Pertanto, per conformarsi all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), i riparatori autorizzati e indipendenti dovrebbero avere un accesso a tali dati su un piano di parità.

I principi esistenti su cui si basa la fornitura delle informazioni tecniche, degli strumenti e della formazione necessari per la prestazione dei servizi di riparazione e manutenzione sono stati estesi in modo da includere esplicitamente i dati generati dai veicoli.

Inoltre, i nuovi orientamenti specificano che i fornitori di veicoli devono applicare il principio di proporzionalità quando valutano se rifiutare o meno l’accesso ai fattori produttivi, come i dati generati dai veicoli, sulla base di possibili preoccupazioni in materia di cyber sicurezza.

Infine, gli aggiornamenti segnalano che l’articolo 102 TFUE può essere applicabile se un fornitore rifiuta unilateralmente a un operatore indipendente l’accesso ai fattori produttivi essenziali, ad esempio i dati generati dai veicoli.

La MVBER e le normative di riferimento

Gli accordi verticali sono accordi tra due o più imprese operanti a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione, che riguardano le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza.

Tuttavia, l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE consente di dichiarare tali accordi compatibili con il mercato interno purché contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, senza eliminare la concorrenza.

La MVBER stabilisce che il regime generale della Commissione sulle restrizioni verticali (ovverosia il regolamento di esenzione per categoria per gli accordi verticali o VBER, Vertical Block Exemption Regulation) si applica agli accordi per la distribuzione di veicoli nuovi.

La VBER prevede un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE per gli accordi verticali che soddisfano determinate condizioni, creando in tal modo una zona di sicurezza per tali accordi.

Gli orientamenti relativi alle restrizioni verticali forniscono indicazioni su come interpretare e applicare la VBER e su come valutare gli accordi verticali che non rientrano nella zona di sicurezza prevista dalla VBER.

Per quanto riguarda gli accordi relativi alla vendita o alla rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli o alla prestazione dei servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli, la MVBER stabilisce che l’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE non si applica ad essi, purché tali accordi soddisfino i requisiti per un’esenzione nell’ambito del regime generale e non contengano alcuna delle clausole elencate nella MVBER che eliminano la possibilità di beneficiare dell’esenzione.

Come si è arrivata agli aggiornamenti degli orientamenti supplementari?

Il 28 maggio 2021, la Commissione ha pubblicato una relazione di valutazione e un documento di lavoro dei servizi della Commissione che illustrano i risultati della valutazione dell’intero quadro applicabile al settore automobilistico (il regolamento MVBER, gli orientamenti supplementari e il regolamento di esenzione per categoria per gli accordi verticali e gli orientamenti sulle restrizioni verticali, nella misura in cui si applicano al settore automobilistico). Dalla valutazione è emerso che il quadro era stato utile e rimaneva pertinente per le parti interessate.

In particolare, essa ha concluso che, nel complesso, il contesto concorrenziale dei mercati dei veicoli a motore non è cambiato in modo significativo da quando la Commissione ha valutato questi mercati per l’ultima volta, nel 2010, ma che il settore risultava soggetto a forti pressioni per adeguarsi alle trasformazioni verde e digitale.

Meccatronica: prorogato di cinque anni il termine per l’abilitazione all’esercizio dell’attività

Al’intero della Legge di Bilancio,  è stato inserito anche il rinvio del termine del 5 gennaio 2018 per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione.

 

Dopo l’accorpamento della sezione di MECCANICA/MOTORISTICA con quella di ELETTRAUTO nella nuova sezione unica denominata MECCATRONICA, gli autoriparatori avrebbero avuto tempo fino al 5 gennaio 2018 per regolarizzare la loro posizione.

 

Ora ci saranno altri cinque anni a disposizione delle imprese per sistemare le cose e delle Regioni per organizzare i corsi regionali di qualificazione.

 

In sintesi è stato previsto quanto segue:

1)La proroga di cinque anni del termine del 5 gennaio 2018 per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica.

2) Per le imprese abilitate per una o più attività di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, viene prevista, dopo la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, l’immediata abilitazione all’esercizio della relativa attività acquisita con i corsi stessi, senza l’obbligo di svolgere l’attività stessa, per almeno un anno, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni.

3) Analoga proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 viene prevista anche per la regolarizzazione delle imprese già abilitate per una o più attività, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre sezioni contemplate dalla richiamata disciplina dell’autoriparazione.