Prezzi polizze Rc Auto: saliti del +7,5% in un anno

A gennaio 2024, il prezzo medio nazionale della RC Auto cresce del 7,5% sullo stesso mese dell’anno scorso, con la tariffa media a 389 euro.

È un dato ufficiale, fornito dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Una decina di anni fa, la Responsabilità civile obbligatoria viaggiava attorno a 500 euro l’anno, per scendere a circa 350 euro a inizio 2022: da allora, la tendenza si è invertita, tutta in salita, soprattutto nel 2023. L’authority non analizza le cause dei rialzi, ma è facile immaginare che pesi l’aumento dell’inflazione degli scorsi mesi. Un altro fattore determinante nel modulare il costo di una polizza è la frequenza dei sinistri, definita dal numero di incidenti ogni 100 auto circolanti: che è passato dal 3,1% del 2021 al 3,34% del 2023. Il maggior rischio si tramuta subito in un incremento dei listini.

Gli aumenti della RCA media sono generalizzati, cioè riguardano pure chi ha un curriculum assicurativo immacolato, ossia gli automobilisti in prima classe di merito.

I rincari, però, sono più forti se la propria “pagella” peggiora: +10,4% annuo a carico dei guidatori in una classe dalla seconda in poi. Più che in passato, causare un incidente, col peggioramento di due classi in un colpo, si trasforma in un salasso per la RCA dell’annualità successiva.

La legnata la sente specie chi abita nelle province dove sono maggiori le probabilità di incidenti e frodi (sinistri inventati): in particolare, Napoli è a 560 euro l’anno, Prato a 553 e Caserta a 500. I meno tartassati? Gli abitanti di Enna con 287 euro, Oristano (298) e Aosta (311).

Prezzi Rc auto? alle stelle, continuano i rialzi

A novembre le polizze hanno fatto registrare un balzo del 7,8% su base annua con un prezzo medio di 391 euro.

Rincaro che si traduce in una maggiore spesa di circa 31 euro a polizza, confermando tra l’altro il trend già registrato dall’Ivass a ottobre, quando il rialzo era stato del 7,9%.

Cresce anche il differenziale di premio, cioè la somma che la persona assicurata è tenuta a pagare, tra Napoli e Aosta, adesso a 248 euro, in aumento rispetto all’anno precedente del 3,1%.

Una cifra che però, scrutando la classifica delle località, sale a 285 euro rispetto alla città più virtuosa che è diventata Enna.

Sul territorio a guidare la classifica delle polizze più salate sono Napoli e Prato con una media che va oltre i 559 euro, seguite da Caserta (501 euro) e Pistoia (487 euro). Sul fronte opposto Enna vanta le tariffe più basse d’Italia con una media di 275 euro a polizza, seguita da Oristano (292 euro) e Potenza (297 euro).

A Imperia si registrano invece gli incrementi annui più elevati (+12%), a seguire si trovano Lodi, Terni e Vercelli (+11%), mentre i rincari più contenuti si trovano ad Ascoli Piceno con un +4,6%.

Assicurazione obbligatoria anche per i veicoli fermi

Da sabato 23 dicembre vige l’obbligo di dotare di assicurazione per la responsabilità civile ogni veicolo a motore, compresi quelli che risultano fermi o posteggiati in aree private chiuse.

Non verrà più tenuto in considerazione, come condizione per determinare l’obbligatorietà di una polizza assicurativa rc, il fatto che il mezzo circoli o meno su strade pubbliche o aperte al pubblico.

La novità è la conseguenza dell’attuazione di una direttiva europea del 2019: il decreto legislativo, di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, modifica dunque il codice delle assicurazioni private.”L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”, si legge infatti nel testo. “L’obbligo i estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

LE ECCEZIONI

La polizza per responsabilità civile non va versata per i veicoli che non circolano più in quanto esportati, ritirati o demoliti, per quelli che non hanno l’autorizzazione a circolare, perché ad esempio sono stati fermati, sequestrati o vietati dalle autorità, o per quelli che non sono funzionanti in quanto sprovvisti di parti essenziali per il proprio funzionamento come ad esempio il motore.

In questo caso il proprietario ha comunque l’obbligo di comunicarlo alla propria compagnia assicurativa.

La sospensione può essere prorogata più volte, ma per ogni rinvio sarà sempre necessario inoltrare istanza alla propria assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di sospensione già determinato.

Tale interruzione, tuttavia, non può essere prolungata per più di dieci mesi nell’anno di validità della polizza, che diventano undici nel caso in cui si parli di veicoli storici.

Quali sono nello specifico, secondo la legge, i mezzi che devono essere obbligatoriamente dotati di assicurazione per responsabilità civile? Si fa riferimento a tutti i veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, con velocità massima superiore ai 25 chilometri all’ora oppure con peso superiore ai 25 chilogrammi e velocità massima superiore ai 14 chilometri all’ora. Inclusi nell’obbligo anche eventuali rimorchi che si utilizzano con i sopra citati veicoli, anche nel caso in cui non siano attaccati ad essi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Stando a quanto previsto dall’art.193 del Codice della strada, circolare senza assicurazione comporta il pagamento di un’ammenda da 866 euro (che possono scendere fino a 606,20 euro qualora si versi quanto dovuto entro cinque giorni) la decurtazione di punti dalla patente, il ritiro della carta di circolazione e il sequestro del mezzo.

L’obbligatorietà di essere coperti da una polizza per la responsabilità civile resta anche se il veicolo viene”utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso”. In caso di guida con assicurazione sospesa, la sanzione è maggiorata del 50%: si sale quindi fino a 1.299 euro, che diminuiscono fino a 909,30 in caso di pagamento entro cinque giorni.

RC AUTO: QUASI 3 MILIONI GUIDANO SENZA ASSICURAZIONE

Non tutti gli italiani hanno l’Rc Auto: ci sono quasi 3 milioni di conducenti, il 6% del totale (2,6 milioni), che girano su veicoli senza.

Un pericolo oltre che un danno economico per tutti gli automobilisti onesti i quali devono pagare il fondo di solidarietà che indennizza le vittime, altrimenti senza copertura, dei pirati della strada e appunto di chi guida senza assicurazione. La stima la fornisce il presidente dell’Ivass Luigi Federico Signorini in un workshop internazionale organizzato a Roma dall’ente che vigila sulle assicurazioni.

Un fenomeno noto – Si tratta di un fenomeno noto alle compagnie e alle forze dell’ordine che in questi anni hanno messo in campo vari strumenti per contrastare il fenomeno ma che, assieme ad altri fattori, contribuisce a tenere alti i premi Rc nel nostro paese. “Storicamente, l’assicurazione auto è sempre stata più costosa in Italia che in altri Paesi europei. Tuttavia, nell’ultimo decennio i premi sono diminuiti in modo significativo (-30%, in termini nominali)” rileva Signorini. Il calo è stato raggiunto attraverso la maggiore concorrenza, le minori frodi, misure normative sul risarcimento e la diffusione delle “scatole nere”.

Costi medi più alti che negli altri Paesi Ue – “Gli automobilisti onesti e prudenti ricevano oggi, in media, un trattamento migliore rispetto al passato. Nonostante ciò, le lacune rimangono” aggiunge e “sia il premio medio sia il costo medio dei sinistri sono ancora più alti in Italia rispetto agli altri principali Paesi europei” con differenze Nord-Sud cospicue. A ogni incidente causato con colpa i premi subiscono poi un rincaro del 27%.

 Un vulnus assicurativo – E poi c’è un altro aspetto. La stragrande maggioranza degli automobilisti è nella classe più alta e non ha incidenti da anni. Un gruppo molto vasto che non distingue molto al suo interno e non premia abbastanza chi, ad esempio, riceve poche infrazioni al codice della strada o ha sinistri di lieve entità per molto tempo.

le sanzioni previste – Chi circola senza assicurazione auto obbligatoria, ossia la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, commette non solo un illecito ma corre anche il rischio di subire severe sanzioni:

  • multa da 866 a 3.464 euro più la perdita di 5 punti patente, con la possibilità però di dimezzare l’importo se si provvede ad assicurare l’auto dal 16° al 30° giorno dopo la scadenza della precedente polizza, oppure se entro 30 giorni dall’infrazione si provvede a demolire o a radiare il veicolo
  •  multa da 1.732 a 6.928 euro più perdita dei punti e sospensione della patenta da uno a due mesi in caso di recidiva nello stesso biennio

In tutte le ipotesi viene sempre disposto il sequestro del veicolo fino a che il trasgressore non si mette in regola con l’assicurazione auto. Se non lo fa l’auto viene confiscata (nell’ipotesi di recidiva l’auto rimane sequestrata per almeno 45 giorni).

Assicurazione RC Auto alle stelle

Nel 2024 sono previsti rincari sull’RC Auto per 1,1 milioni di automobilisti. L’aumento è destinato a coloro che hanno dichiarato un sinistro con colpa nel 2023 e che quindi vedranno la classe bonus-malus e, di conseguenza, il proprio premio medio salire al momento del rinnovo.

Secondo un’analisi di Segugio.it (il portale per la comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito) la frequenza di sinistri dichiarati nel 2023 dagli automobilisti già assicurati è del 3,34%, percentuale in crescita per il secondo anno consecutivo, dopo il minimo registrato nel 2021 quando era al 3,10%.

Per determinare l’incremento del costo della polizza, Segugio.it ha calcolato la differenza tra il premio medio tra sinistrati e non sinistrati, ossia quanto paga di più per l’assicurazione auto un automobilista che ha causato un sinistro con colpa rispetto a chi non ne ha causati. Questa differenza a novembre 2023 è di circa 498 euro. L’aumento complessivo per tutti i guidatori interessati ammonta quindi a circa 550 milioni di euro.

In media le donne hanno dichiarato più sinistri degli uomini, il 3,5% contro il 3,1%. A livello anagrafico sono i giovani, in particolare gli under 25, che nel 2023 hanno registrato una frequenza sinistri nettamente superiore alla media (4,8%). Tra le categorie professionali, invece, è il personale sanitario quello che subirà maggiori rincari, con una percentuale di sinistri del 4,1%.

Secondo i dati forniti da Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, il prezzo medio dell’Rc auto è di 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali. In termini reali, l’aumento è del 6,2% secondo i dati degli aumenti dei contratti di assicurazione sottoscritti ad ottobre 2023.

Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta, si legge ancora nella nota Ivass, è di 239 euro, stabile su base annua.

Il premio medio effettivo risulta più elevato al Centro (424 euro) e al Sud (413 euro).

Sono ampiamente diffuse le clausole di guida esperta (63,6%) e quelle del risarcimento in forma specifica (27,2%).

 

 

RC AUTO: OBBLIGATORIO ANCHE PER VEICOLI ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE

L’obbligo assicurativo della Rc auto sussiste anche all’interno di aree private: un veicolo va dunque obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona, ad esempio, in un cortile condominiale, all’interno di un giardino di proprietà privata o di un parcheggio riservato a selezionati utilizzatori. Sempre, insomma. A tali conclusioni pervengono le Sezioni unite della Cassazione con una sentenza (la numero 21983) depositata il 30 luglio e resa all’esito di una gestazione durata ben più di un anno e mezzo.

Conformità alla normativa Ue
Si tratta di una decisione in qualche modo attesa, perché conforme al diritto Ue e allineata alla posizione da tempo espressa dalla Corte di giustizia europea, la quale nell’ultima decade ha a più riprese interpretato le direttive in materia di Rc auto estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo automobilistico. Ratio di una tale lettura è l’esigenza di proteggere, prima ancora che i potenziali responsabili di incidenti stradali (dal loro rischio patrimoniale), i terzi danneggiati. E già lo scorso anno il Dm del Mise 54/2020, avente ad oggetto la disciplina del contratto base della Rc auto, aveva compiuto uno slancio in avanti, prevedendo già – con notevole anticipo – la necessità che le polizze obbligatorie della Rc auto prevedessero la copertura della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata «in qualsiasi area privata».

Previsione a tutela dei terzi danneggiati
Insomma, con la forza di tali precedenti era facile prevedere che le sezioni Unite finissero per stabilire in termini definitivi la necessità che l’obbligo di assicurazione della Rc auto si estenda anche alla circolazione in aree private. E così ha fatto la sentenza del 30 luglio, che dichiara in copertura, e dunque assoggettato all’azione diretta verso l’assicuratore (articolo 144 del Codice delle assicurazioni) il tragico sinistro che ha visto la morte di un bimbo investito da una vettura sulla rampa di una autorimessa privata.

Al di là delle motivazioni (protettive e razionali) che hanno condotto a tali conclusioni, la vera difficoltà che le Sezioni unite dovevano superare era quella di far collimare l’interpretazione estensiva europea con il tenore letterale della normativa nazionale di riferimento e, in particolare, con l’articolo 122 del Codice delle assicurazione. Secondo tale norma, infatti, l’obbligo assicurativo sussiste per veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate».

Conta l’utilizzo dei veicolo, non l’aerea in cui circola
Le aree private, dunque, sembrerebbero a prima vista escluse, per esplicita scelta del legislatore, salvo si tratti di aree nelle quali, di fatto, sia consentito l’accesso ad un numero indeterminato di persone, tale da renderle di fatto assimilabili, per fattori di rischio, a contesti pubblici. Per poter superare questa impasse, le Sezioni unite, ricalcando, con qualche forzatura, il ragionamento della Corte Ue, hanno concluso che non è il «luogo di circolazione» del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, a fungere da criterio di parificazione delle aree “diverse” a quelle pubbliche. Quel che conta è che il veicolo sia «utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale»: tale utilizzo esprime, a sua volta, una pericolosità e un rischio abituale che giustifica, ed anzi impone, il paracadute assicurativo, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli o stazioni in un cortile privato piuttosto che in una autostrada.

 

 

fonte: ilsole24ore.com

 

RC AUTO, ARRIVA IL “CONTRATTO BASE”: IL NUOVO PROVVEDIMENTO È IN VIGORE

Il tanto discusso, ma atteso, “contratto base” in materia di RC Auto è stato promulgato dal MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 giugno 2020 (n.152). E’ entrato in vigore dal 2 luglio 2020.

Il contratto base era stato introdotto da un decreto di cinque anni fa (il numero 179 del 2012), ma in tutto questo periodo i suoi contenuti non sono mai stati né determinati né specificati.
Questo tipo di contratto, in sintesi, permette ai consumatori di conoscere in modo più chiaro e limpido cosa copre la propria polizza, ma soprattutto quanto costa e quanto verrebbe a costare se aggiungesse qualche altra clausola.

Ma cosa deve contenere il nuovo Contratto base? Nel nuovo contratto base, che le compagnie saranno obbligate ad offrire, è previsto in maniera chiara innanzitutto il contenuto minimo per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RC auto che dovrà contenere i seguenti elementi: l’oggetto del contratto, le ipotesi di esclusioni della copertura assicurativa e la rivalsa, le ipotesi di dichiarazioni false e reticenti del contraente, la necessità di comunicare all’assicurazione le condizioni di aggravamento del rischio assicurativo, l’estensione territoriale dell’assicurazione, la durata e la decorrenza della polizza, le vicende del contratto in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, l’attestazione dello stato di rischio, le modalità di denuncia di sinistro, le modalità di gestione delle controversie, le condizioni per l’applicazione del Bonus Malus. Nel contratto base, separatamente, vanno previste le condizioni aggiuntive che l’assicurato può richiedere, le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa che possono avere incidenza sull’ammontare del premio.

Con il nuovo Decreto le compagnie sono, di fatto, obbligate a presentare l’offerta della polizza anche online. Nel caso in cui la compagnia non avesse un sito web ufficiale, dunque, sarebbe costretta ad adempiere alla richiesta, creando un portale e permettendo al cliente di prendere visione del contratto in tutte le sue clausole e/o condizioni. A questo punto, poi, il cliente deciderà come procedere.

Nel contratto base, infine, non è prevista, quindi è esclusa, la possibilità di inserire clausole che eventualmente limitino il risarcimento qualora il consumatore si avvalga di riparatori di fiducia.

Si spera che il tanto atteso “contratto base”, andrà a favorire la libera concorrenza andando nella direzione dell’abbattimento dei costi dei premi. Si attende ora quanto prima  una rapida predisposizione da parte del MISE del Modello elettronico di preventivo che permetterà nel concreto di rendere operativa la norma (comunque difficilmente prima di gennaio 2021…).