Cassazione: la targa dell’autovettura è un dato personale
La Cassazione accoglie il ricorso del Garante privacy che aveva sanzionato un’amministrazione comunale per la pubblicazione sul sito della targa di un veicolo estraneo alla vicenda.
La vicenda trae origine dalla pubblicazione sul sito di un Comune italiano di documentazione fotografica relativa alla violazione delle norme del Codice della strada in cui era leggibile anche la targa di un veicolo estraneo alla violazione.
Il Garante per la Privacy, a seguito della segnalazione pervenuta dal contravventore e non dal titolare del dato interessato, ha emesso un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell’amministrazione comunale, ritenendo che “tale pubblicazione ha comportato un trattamento di dati personali non pertinenti ed eccedenti il perseguimento delle finalità di accertare la violazione delle disposizioni in materia di segnaletica stradale”.
Il Tribunale, interessato dal ricorso dell’amministrazione comunale, ha invece osservato che l’unico elemento oggetto di pubblicazione lesivo di dati personali era consistito nel numero di targa di un veicolo estraneo al procedimento.
Su tale premessa ha quindi affermato che il numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, non poteva farsi rientrare nel novero dei dati personali meritevoli di tutela, annullando così il provvedimento emesso dal Garante nei confronti dell’amministrazione comunale, e dichiarando la nullità della conseguente cartella di pagamento.
Il ricorso del Garante Privacy
L’Autorità in questione ha impugnato la sentenza, contestando la violazione e la falsa applicazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali, giacché il Tribunale – accogliendo la tesi difensiva dell’amministrazione comunale – ha ritenuto che il numero della targa non fosse un dato personale.
La decisione della Cassazione
Con l’ordinanza numero 4648 del 21 febbraio 2024, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso del Garante, annullando la sentenza e rinviando la decisione ad altro giudice del medesimo tribunale.
La targa automobilistica è un dato che consente l’identificazione diretta del proprietario e ciò che assume rilievo decisivo in materia di protezione dei dati personali è, dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica. È pur vero che il reale utilizzatore del veicolo potrebbe non essere l’intestatario, ovvero questi potrebbe coincidere con una persona giuridica (e quindi con un soggetto non meritevole della tutela in questione), ma – ricordano i giudici – il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire all’utilizzatore, consentendone la profilazione. Per tale ragione il trattamento non può dirsi irrilevante.