Targa prova: pubblicato DPR che modifica la normativa
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 febbraio, il DPR che modifica e semplifica Il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, più comunemente indicato come “TARGA PROVA” ( DPR 229 del 21 dicembre 2023).
Questo decreto modifica gli articoli 1, 2 e 3 del precedente DPR 474/2001 e sarà in vigore dal 29 febbraio 2024.
Queste, in sintesi, le principali novità riguardanti il procedimento per l’ottenimento della targa prova:
l’autorizzazione alla circolazione di prova su strada (targa prova) è rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per quelli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità o privi di assicurazione;
• il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni azienda è contingentato in ragione del numero di addetti dei quali dispone, nel numero di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque viene comunque rilasciata una targa prova.
• la targa prova ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. In questo caso occorrerà richiedere una nuova autorizzazione.
• non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o priva di assicurazione.
Quando la targa prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non devono e non possono essere rimosse.
I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del DPR 229/2023, ovvero entro la fine del prossimo mese di giugno.
Ricordiamo che l’autorizzazione alla circolazione di prova, è soggetta al pagamento del ‘bollo’, da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità 12 mesi e scadenza 31 dicembre e che varia in base alla classe del veicolo:
– Autoveicoli € 206,69
– Ciclomotori € 19,11
– Motoveicoli € 31,00
Al fine di evitare l’obbligo di rinnovare il pagamento del bollo per l’anno successivo, le aziende che prevedano di non utilizzare le targhe prova dovranno restituire le stesse all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile entro il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento.
Ricordiamo inoltre che rimangono in vigore, rispetto all’uso delle targhe prova, gli obblighi previsti dal Codice della Strada, con sanzioni per chiunque adibisca ‘un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso o nel caso che il veicolo circoli ‘senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega’.